Il Decreto Asseverazioni specifica quali asseverazioni servono per beneficiare della detrazione 110% o dell’ecobonus 50% e come queste devono essere trasmesse. Vediamo in breve cosa dice il decreto.
Un aspetto fondamentale per poter accedere alla detrazione 110% o agli interventi trainati con sgravi fino al 50%, come la sostituzione dei serramenti, è la certificazione che questi interventi siano come prevede la legge. Per questo c’è bisogno di asseverare tutta una serie di documenti da parte di un tecnico certificato. Tutto questo si trova nel Decreto Asseverazioni pubblicato insieme al decreto che specifica i requisiti tecnici. Ecco di cosa si tratta.
Decreto Asseverazioni, che cos’è
Il Decreto Asseverazioni è apparso in Gazzetta Ufficiale insieme al Decreto Requisiti Tecnici lo scorso 5 ottobre. Entrambi servono a regolamentare aspetti fondamentali per l’accesso alle detrazioni previste dal Decreto Rilancio per ottenere il superbonus. Infatti per accedere alle detrazioni previste è necessario che un tecnico abilitato giustifichi e certifichi la congruità degli stessi.
In sostanza bisogna che il tecnico certifichi all’ENEA che gli interventi effettuati rientrino tra quelli previsti e che i costi e tutti gli altri requisiti siano conformi a quanto richiede la legge, e che tutto sia avvenuto nei tempi previsti per effettuare gli interventi. Perché questo? Ovviamente per evitare che si possa usufruire illegittimamente di interventi che non vengono effettuati.
Il Decreto Asseverazioni specifica in dettaglio contenuti e modalità di trasmissione delle asseverazioni. Cosa comporta questo per i lavori relativi ai serramenti? Vediamolo insieme.
Asseverazioni ecobonus, cosa serve per la sostituzione serramenti
Per quanto riguarda le asseverazioni ecobonus che ci consentono di ottenere una detrazione del 50% per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, chiusure oscuranti e cassonetti, il decreto dice che il tecnico dovrà specificare per le finestre comprensive di infissi:
- i valori di trasmittanza prima e dopo l’intervento. I primi possono essere stimati, i secondi dovranno essere calcolati e certificati
- dichiarazione che questi valori erano maggiori rispetto alle tabelle previste dall’Allegato E e sono diventate uguali o minori dopo i lavori
Per quel che riguarda invece i cassonetti e le schermature, l’asseverazione riguarda
- la posizione delle schermature (interna o esterna alla superficie finestrata) che va da Est a Ovest passando per Sud
- che la prestazione di schermatura solare data dal serramento più la schermatura deve avere un valore del fattore di trasmissione solare
totale gtot ≥ 0,35
Vi sono però alcuni casi in cui per quanto riguarda questi due aspetti in cui l’asseverazione non è necessaria. Tuttavia bisogna comunque presentare una “prova” di quanto realizzato. Di cosa si tratta?
Detrazione 110 ed ecobonus 50 senza asseverazione, quali casi?
Nell’ambito della detrazione 110% le asseverazioni richieste variano da intervento ad intervento. Nel nostro caso, dato che si parla di serramenti, la domanda che ci si pone è: bisogna asseverare in ogni caso? Vi sono delle eccezioni. Il Decreto Asseverazioni dice che:
- in caso di esclusiva sostituzione di finestre con infisso nel caso di una singola unità immobiliare in condominio a fornire la dichiarazione di conformità ai requisiti tecnici può essere il fornitore o assemblatore o installatore;
- per le schermature solari è valida la dichiarazione concessa dal fornitore invece che l’asseverazione che attesti comunque la conformità al valore indicato nei requisiti tecnici solo nei casi in cui non vi sia necessità di presentare al comune la relazione tecnica di progetto attestante la conformità alle prescrizioni previste per il miglioramento energetico degli edifici.
Affidarsi ad un professionista del settore dei serramenti significa anche ricevere consulenza energetica gratuita per accedere agli incentivi previsti dall’ecobonus.
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